1. FONTI LEGISLATIVE. La
vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206
del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue
successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI.
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, devono
essere autorizzati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa
amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI. Ai fini del
presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che
realizza la combinazione degli elementi di cui
al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio
e verso corrispettivo forfetario a procurare a
terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si
obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici,
l'acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai
sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è
anche documento per accedere eventualmente al
Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto.
5) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA
TECNICA. L’organizzatore ha l’obbligo
di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. Organizzazione Tecnica:Voa Brasil tour
operator. Torino C.so Peschiera, 138
2. Titolare dell’autorizzazione amministrativa
n. 33424 del 24/ 06/03
3. Periodo di validità dei servizi proposti :
01/05/09 - 31/10/09;
4. Cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari e1 = $ 1,45
5. LaVoa Brasil è coperta da polizza
assicurativa nr. con la compagnia Mondial
Assistance la responsabilità civile di cui agli
art. 15 e 16 del Dlg. N. 111/1995;
“L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei
tempi e con le modalità previste dall’art.
11 del Reg. CE 2111/2005”
6. PRENOTAZIONI. La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons.
prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI. ( pacchetti o
solo volo charter da effettuarsi al momento
della nostra conferma) Per i servizi
forniti con voli di linea La misura
dell’acconto, fino ad un massimo del 50% del
prezzo del pacchetto turistico, da versare
all’atto della prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa e la data
entro un mese cui prima della partenza
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO. Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
alla data di pubblicazione del programma come
ivi riportata in catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui
sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata in catalogo o
programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA. Prima
della partenza l'organizzatore o il venditore
che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e
3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da
quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33
lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il
consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8
in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con
la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di
gestione pratica, la penale nella misura
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi
già resi. Pacchetti turistici con servizi
regolari di linea,a tariffa normale e con
soggiorni in albergo, appartamenti, residence,
ville e villaggi in formula alberghiera,
Pacchetti turistici con voli noleggiati o
speciali, pacchett i turistici con soggiorno in
appartamenti, residence, ville e villaggi in
formula affitto:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30
giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 29 a 20
giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 19 a 10
giorni di calendario prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale
termine. Per tutte le combinazioni nessun
rimborso sarà accordato a chi non si presenterà
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento
del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o inesattezza dei previsti
documenti personali per l’espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro
anticipato. Possibilità effettuare cambio nome
entro le 48 ore precedenti la partenza: penale
50 euro a persona. Possibilità effettuare cambio
nome entro 15 giorni antecedenti la partenza:
penale 100 euro a persona + eventuale differenza
tariffaria. Variazioni su aeroporti di
arrivo/partenza .penale 50 euro esclusivamente
sull'eventuale doppio scalo nazionale del volo
internazionale.
12. SOSTITUZIONI. Il
consumatore rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod.
Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in
sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte
le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione, nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo. Le ulteriori modalità
e condizioni di sostituzione sono indicate in
scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI.
Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate
alla data di stampa del catalogo - relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l’espatrio.
I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i consumatori
provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più consumatori potrà
essere imputata al venditore o
all’organizzatore. I consumatori dovranno
informare il venditore e l’organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al
fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il consumatore
reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali
di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale
sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni
amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I consumatori saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il
Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza,
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a
specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della
UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
nel depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il
risarcimento dei danni non può essere in ogni
caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94
e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16
delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE. Ai sensi
dell’art. 19, 1° Co. Dlg. n. 111/1995, ogni
mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Il consumatore può, ai
sensi del 2° del cit. art., altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore di
viaggi, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data di rientro presso la
località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA. Il Fondo
Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.)
istituito a tutela dei consumatori che siano in
possesso di contratto, provvede alle seguenti
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore. Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite col decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I
contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite
alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A
tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
Viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).